Fonte: Ministero degli Interni
(art. 74, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
L’elettore può votare:
• per uno dei candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale, sia al candidato alla carica di presidente della
provincia collegato;
• per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno; il voto
così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato, sia al candidato alla carica di presidente della provincia;
• per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.
Per le elezioni provinciali non è ammesso il “voto disgiunto”, cioè il voto per un presidente della provincia di un gruppo o di un gruppo di liste e per un candidato al consiglio provinciale di un altro gruppo o gruppo di liste.
Al secondo turno, quando nessun candidato alla carica di presidente della provincia ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi,si vota solo tra i due candidati presidenti che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti, tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto
I turno(art. 15, comma 1, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132)
Come si elegge il presidente della provincia(art. 74, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
L’elezione del presidente della provincia è contestuale a quella dell’elezione del consiglio provinciale.
Ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare, all’atto della presentazione della propria candidatura, il collegamento ad almeno uno dei gruppi di candidati per l’elezione del consiglio provinciale, che ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
E’eletto presidente della provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi; nel caso in cui nessun candidato ottenga tale risultato si procede ad un secondo turno di votazione, che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.
Nel caso di parità di voti tra il secondo e il terzo candidato parteciperà al ballottaggio il più anziano di età.
Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con i gruppi dichiarati al primo turno. Essi hanno, tuttavia, facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai
delegati dei gruppi interessati.
Al secondo turno di votazione è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi
Come si attribuiscono i seggi al consiglio provinciale(art. 75, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
L’attribuzione dei seggi al consiglio provinciale viene effettuata dopo l’elezione del presidente della provincia, al termine del primo o del secondo turno di votazione, con l’assegnazione del premio di maggioranza al gruppo o ai gruppi di candidati collegati al candidato presidente eletto.
L’elezione dei consiglieri è effettuata sulla base di collegi uninominali.
Al riparto dei seggi non sono ammessi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno di votazione meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.
I seggi a ciascun gruppo o coalizione di gruppi sono assegnati con il metodo delle divisioni successive (metodo d’Hondt), cioè dividendo la cifra elettorale di ogni gruppo di candidati o coalizione di gruppi, data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei collegi della provincia, successivamente per 1, 2, 3, 4… fino al numero dei consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti in numero pari ai consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente e a ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad esso appartenenti, compresi nella graduatoria.
Se a seguito di tale riparto il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60% dei seggi assegnati al consiglio, viene comunque assegnato un numero di seggi pari a tale percentuale.
Se al candidato proclamato eletto presidente sono collegati più gruppi per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo si usa il metodo d’Hondt, al quale si fa ricorso anche per attribuire i rimanenti seggi agli altri gruppi di candidati.
Determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati sono, in primo luogo, proclamati eletti consiglieri i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti e collegati ad un gruppo che abbia ottenuto meno un seggio; in caso di più gruppi collegati allo stesso presidente non eletto il seggio viene detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.
Successivamente, sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ogni gruppo secondo la graduatoria delle rispettive cifre individuali, ottenuta moltiplicando il numero dei voti validi del candidato per 100 e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi del collegio.
Nel caso di parità di cifre individuali risulta eletto il più anziano di età.